Art. 4.

      1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che

 

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assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all'articolo 1.
      2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.
      3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.
      4. Alle manifestazioni di cui al comma 3 i comuni promuovono la partecipazione degli organismi di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o che possono essere reperite allo scopo.